La legge 9 dicembre 2021, n. 220 (di seguito Legge) ha introdotto nell’ordinamento italiano, a far tempo dal 23 dicembre 2021, il divieto per gli “intermediari abilitati” di finanziamento delle società italiane ed estere, che, direttamente o tramite società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, svolgono attività di produzione o vendita di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.
La definizione di finanziamento prevista dalla Legge include - inter alia - l’acquisto o la sottoscrizione degli strumenti finanziari emessi dalle società coinvolte nelle attività di cui sopra.
In considerazione delle Istruzioni delle Autorità pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l’8 agosto 2024, le quale richiedono agli intermediari abilitati l’attivazione di idonei presidi procedurali volti al rispetto del divieto previsto dalla Legge, Market Hub provvederà a partire dall’8 Febbraio 2025 a vietare l’acquisto o sottoscrizione sul mercato secondario e OTC in conto terzi di strumenti finanziari (azioni e obbligazioni) emessi dalle società produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.